Art. 12.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente articolo all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

 

Pag. 21

      3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di tale attività.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.